Ordinanza n. 934 del 1988

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ORDINANZA N.934

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Gamannossi Paolo e il Centro Leasing, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 luglio 1987, il Presidente del Tribunale di Firenze, nel corso di un procedimento camerale - nel quale, ex art.l88 disp. att. c.p.c., era chiamato a dichiarare l'inefficacia, per intempestiva notifica, di un proprio precedente decreto ingiuntivo, contro cui pendeva giudizio di opposizione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e (per l'ipotesi infra sub b) 101 Cost., questioni incidentali di legittimità: a) del predetto art. 188 nella parte in cui non prevede, per il caso di dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo per intempestiva notifica, i poteri del giudice dell'opposizione, se adito, che intenda confermare il decreto dopo aver rigettato l'opposizione; b) dell'art. 84 disp. att. c.p.c., in quanto stabilisce che <le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche>; c) dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilità della emissione di decreto ingiuntivo qualora la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della Repubblica Italiana;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa;

considerato che la prima questione pone un problema inerente non al procedimento per dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui al denunziato art. 188, bensì al diverso ed estraneo procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo;

che anche la seconda questione (a prescindere dalla già ritenuta ammissibilità di deroghe normative al principio di pubblicità delle udienze, determinate da ragioni obiettive e razionali, relative a singole categorie di procedimenti: cfr. Corte cost. 1986 n. 212), concerne comunque la disciplina delle udienze tenute dal giudice istruttore nel processo civile ordinario e non quella della speciale procedura a quo;

che, infine, la previsione dell'ultima norma impugnata non ha concreto riscontro nel rapporto controverso, in cui non e in discussione la possibilità o meno di emanare un decreto ingiuntivo che debba essere notificato all'estero;

che, pertanto, tutte le questioni sollevate hanno carattere meramente astratto e sono prive di rilevanza nel giudizio a quo, onde ne va, sotto tale profilo, dichiarata la manifesta inammissibilità.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 84, 188 disp. att. c.p.c. e 633 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.